S T A T U T O
TITOLO I
Denominazione, scopo, sede e durata
Articolo
1 (Denominazione)
1.
E’
costituita un’Associazione denominata Centro Ellenico di
Cultura (C.E.C.).
Articolo
2 (Scopi)
1.
L’Associazione non ha fine di lucro e ha per scopo:
(a)
promuovere
in Italia la conoscenza, lo studio, la crescita e la
diffusione della cultura ellenica, in ogni sua forma e
manifestazione;
(b)
promuovere
e sostenere occasioni di incontro di carattere culturale tra i
greci e tra gli italiani di lingua e/o cultura ellenica in
Italia;
(c)
promuovere,
facilitare e sviluppare scambi culturali tra la Grecia e
l’Italia;
(d)
promuovere
l’apprendimento della lingua neo-ellenica in Italia.
2.
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione:
(a)
promuove
e organizza, direttamente o indirettamente, manifestazioni di
ogni tipo e così, in via meramente esemplificativa,
conferenze e dibattiti, seminari, convegni, incontri, eventi
celebrativi o commemorativi, mostre, rassegne, spettacoli e
intrattenimenti, ovvero partecipa sostenendole o comunque
concorrendo alla loro attuazione a manifestazioni promosse da
altri enti;
(b)
promuove
l’ideazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni a
stampa e in ogni altra forma cartacea, elettronica e via
etere, centri di documentazione e banche dati;
(c)
promuove
e organizza, direttamente o indirettamente, corsi per
l’apprendimento della lingua neo-ellenica sia su base
regolare, sia in via occasionale o per speciali finalità;
(d)
può
costituire nel proprio ambito dipartimenti specializzati,
posti sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio
Direttivo o di un suo delegato, per il perseguimento su base
permanente di scopi compresi tra quelli indicati nel
precedente paragrafo 1, destinando a detti dipartimenti idonee
risorse;
(e)
può
aderire ad associazioni e altri enti aventi scopi coerenti con
quelli dell’Associazione o promuoverne la costituzione;
(f)
può
possedere o detenere in godimento qualsiasi bene mobile o
immobile necessario allo svolgimento della propria attività.
3.
L’Associazione, nel perseguimento dei propri scopi,
ricercherà e valorizzerà la collaborazione e il supporto
delle Istituzioni greche.
Articolo
3 (Sede)
1.
L’Associazione ha sede in Milano.
2.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire
Sezioni in altre località in Italia, determinandone il modo
di funzionamento.
Articolo
4 (Durata)
L’Associazione
ha durata illimitata.
TITOLO II
Soci, ammissione, dimissioni e quote associative
Articolo
5 (Soci)
1.
Il numero dei soci è illimitato.
2.
Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci ordinari
b) i soci aggregati
c) i soci onorari
d) i soci istituzionali
3.
Possono essere soci ordinari i maggiori di età
residenti in Italia che:
(a)
siano
cittadini greci;
(b)
siano
coniugi o discendenti di cittadini greci;
(c)
abbiano
posseduto la cittadinanza greca .
4.
Possono essere soci aggregati i maggiori di età
residenti in Italia che, indipendentemente dalla nazionalità
o dalla cittadinanza, condividono lo scopo dell’Associazione
e intendono concorrere al suo perseguimento attraverso
l’attiva partecipazione alla vita associativa.
5.
Possono essere soci onorari i maggiori di età che,
indipendentemente dalla cittadinanza, a giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo abbiano dato o possano dare un
notevole contributo alla vita dell’Associazione sia per la
loro collocazione socio-professionale, sia per particolari
meriti nel campo sociale, scientifico, letterario, artistico e
culturale.
6.
Possono essere soci istituzionali gli enti, dotati o
meno di personalità giuridica, che contribuiscono anche
economicamente alla vita dell’Associazione e che, a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo, perseguono scopi non
incompatibili con quelli dell’Associazione e non ne
compromettono l’indipendenza.
Articolo
6 (Ammissione
all’Associazione)
1.
L’ammissione al Centro Ellenico di cultura spetta al
Consiglio Direttivo, che può emanare in via generale norme
per la procedura di ammissione, in conformità alle
disposizioni del presente statuto.
2.
L’ammissione è disposta sulla domanda scritta del
candidato sottoscritta da almeno tre soci ordinari in qualità
di presentatori; per la ricevibilità della domanda è
richiesta la preventiva espressa accettazione, per iscritto,
del presente statuto.
3.
Il Consiglio Direttivo dà comunicazione scritta a
tutti i soci delle ammissioni nelle diverse categorie di soci.
4.
Qualora, nonostante la rispondenza della domanda di
ammissione alle disposizioni del presente statuto, almeno due
componenti del Consiglio Direttivo ravvisino potenziali cause
di incompatibilità con gli scopi dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo può rimettere la deliberazione sulla
domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri il quale
provvede, assunte le informazioni e compiute le valutazioni
del caso, con provvedimento definitivo non soggetto a
impugnazione.
Articolo
7 (Doveri dei soci)
1.
I soci sono tenuti a:
(a)
osservare
il presente statuto e agire in conformità allo scopo
dell’Associazione;
(b)
versare
nei termini stabiliti le quote associative fissate
dall’Assemblea.
Articolo
8 (Perdita della qualità
di socio - sospensione)
1.
La qualità di socio si perde per dimissioni, ovvero
con delibera motivata del Consiglio Direttivo e comunicata nel
termine perentorio di 10 giorni all’interessato, sotto pena
di inefficacia, per:
(a)
inosservanza
di norme del presente statuto;
(b)
atti
o fatti incompatibili con lo scopo dell’Associazione;
(c)
mancato
versamento della quota associativa annuale.
2.
Nei casi meno gravi il Consiglio può disporre la
sospensione del socio per un periodo non superiore a sei mesi.
3.
L’interessato può ricorrere, nel termine di trenta
giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione della
delibera del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri
che dà parere definitivo.
TITOLO
III
Organi associativi
Articolo 9 (Organi
associativi)
1.
L’Associazione è composta dei seguenti organi:
§
Assemblea
§
Consiglio Direttivo
§
Comitato dei soci istituzionali
§
Collegio dei Probiviri
2.
Con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dal
Collegio dei Probiviri, può essere istituita una Segreteria
Organizzativa con funzioni esecutive generali.
Articolo 10 (Assemblea
dei soci)
1.
L’Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari,
aggregati, onorari e istituzionali in regola con il pagamento
della quota associativa annuale.
2.
Ciascun socio ha diritto a un voto; i soci
istituzionali intervengono nell’assemblea attraverso un
rappresentante la cui designazione è efficace sino a revoca
comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
3.
E’ ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con
delega scritta, da altro socio, ma nessun socio può
rappresentare per delega più di due soci.
4.
E’ ammesso il voto per corrispondenza sugli
argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
5.
Fatta eccezione per il Comitato dei soci istituzionali
e per quanto disposto relativamente ai soci aggregati, solo i
soci ordinari sono eleggibili negli organi associativi in
conformità alle disposizioni del presente statuto; i soci
aggregati eleggono, tra i soci a qualsiasi categoria
appartenenti, un componente del Consiglio Direttivo e un
componente del Collegio dei Probiviri; ai fini
dell’applicazione della presente disposizione saranno
predisposte dal Consiglio Direttivo schede elettorali
diversamente contrassegnate per i soci aggregati e per i soci
ordinari.
6.
L’Assemblea:
(a)
elegge
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e, su
proposta del Consiglio Direttivo, il Comitato dei soci
istituzionali di cui all’art. 12;
(b)
approva,
entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo al
31 dicembre dell’anno precedente, accompagnato dalla
relazione del Consiglio Direttivo;
(c)
approva,
su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione e
le quote associative annue;
(d)
delibera
sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e, nel caso previsto dall’art. 11.8.(f),
sulle modifiche dei Regolamenti ;
(e)
delibera
su qualunque materia proposta dal Consiglio Direttivo.
7.
L’Assemblea è convocata in prima e seconda
convocazione; l'Assemblea in seconda convocazione si tiene
almeno un giorno e non oltre quindici giorni dalla data della
prima convocazione; in prima convocazione, per la valida
costituzione dell’Assemblea è richiesto l’intervento, in
proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci
ordinari e di almeno la metà più uno dei soci aggregati; in
seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea può
riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
8.
Salvo il disposto del successivo punto 9., le delibere
dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno
dei soci intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto
al voto.
9.
Le delibere dell’Assemblea sulle modifiche del
presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione sono
valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci
ordinari, in prima convocazione, e da non meno dei tre quarti
dei soci intervenuti, in proprio o per delega, in seconda
convocazione.
10.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vice
Presidente.
11.
Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea
verificandone la regolare costituzione e la regolarità delle
deleghe, nominando un segretario e eventualmente due
scrutatori, chiamando gli argomenti all’ordine del giorno,
fissando l’ordine degli interventi, indicendo le votazioni e
proclamandone il risultato, facendo quant’altro necessario
per assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori.
12.
Le modalità di votazione sono stabilite dal
Presidente dell’Assemblea, per quanto non già stabilito dal
Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione; su
richiesta della maggioranza dell’Assemblea la votazione è
fatta a scrutinio segreto.
13.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal
Consiglio Direttivo per lettera, telefax o per via telematica
al domicilio di ciascun socio risultante dagli atti
dell’Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno
fissato per la riunione, e contiene l’indicazione della
data, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’ordine
del giorno; qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare
sulle materie di cui al precedente punto 9., la convocazione
dovrà essere fatta almeno trenta giorni prima.
Articolo
11 (Consiglio Direttivo)
1.
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo
composto da cinque componenti eletti dall’Assemblea (quattro
tra i soci ordinari e uno eletto dai soli soci aggregati tra
tutti i soci).
Possono essere invitati a seguire i lavori del Consiglio
Direttivo, di volta in volta, il Console Generale di Grecia a
Milano; altresì per il Coordinatore dei corsi per
l’apprendimento della lingua neo-ellenica, il Coordinatore
delle attività culturali, ,
i soci istituzionali e i rappresentanti di enti con i quali
l’Associazione collabora ai sensi dell’art. 2.2 (a) che
precede, ovvero ai quali l’Associazione partecipa ai sensi
dell’art. 2.2 (e) che precede.
2.
Fatta eccezione per quello nominato dalla Fondazione
Ellenica per la Cultura, i componenti del Consiglio Direttivo
restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
3.
La carica di componente del Consiglio Direttivo non
comporta alcun tipo di emolumento a carico
dell’Associazione.
4.
Almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio
Direttivo, ciascun interessato in possesso dei requisiti di
eleggibilità previsti dal presente statuto potrà proporre la
propria candidatura alla carica di componente del Consiglio
Direttivo, purché la proposta sia sottoscritta da almeno tre
soci ordinari o rispettivamente aggregati.
5.
L’elezione del Consiglio Direttivo si fa a scrutinio
segreto; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
6.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il
Presidente, un Vice Presidente e
il Tesoriere; nomina altresì, anche fuori del proprio
seno, il Coordinatore dei corsi per l’apprendimento della
lingua neo-ellenica, il Coordinatore delle attività culturali
e il Segretario Generale; il Presidente è tenuto a sottoporre
senza ritardo alla valutazione del Consiglio Direttivo le
osservazioni e proposte che gli saranno comunicate dai
predetti Coordinatori.
7.
Il Presidente e in sua vece il Vice Presidente del
Consiglio Direttivo hanno la legale rappresentanza
dell’Associazione, che sta in giudizio in persona del
Presidente e in sua vece del Vice Presidente.
8.
Salvo ove diversamente disposto dal presente statuto,
il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:
(a)
compimento
di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto,
all’Assemblea, ivi compresa l’assunzione e la revoca di
consulenti, collaboratori e dipendenti dell’Associazione;
(b)
redazione
del bilancio annuale e della relazione sull’attività
svolta;
(c)
convocazione
dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio e per ogni
altra deliberazione che riterrà di sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea stessa, ovvero, su
richiesta di almeno un terzo dei soci recante l’indicazione
degli argomenti all’ordine del giorno, entro sessanta giorni
dalla richiesta stessa;
(d)
ratifica
dei provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi del
successivo punto 16;
(e)
proposta
di modifica del presente statuto e di scioglimento
dell’Associazione;
(f)
approvazione
di disposizioni di portata generale (“Regolamenti”)
destinati a disciplinare i corsi per l’apprendimento della
lingua neo-ellenica, la attività culturale e altri aspetti
della vita associativa che appaia opportuno disciplinare in
via generale. I Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo
entreranno in vigore dopo un mese dalla loro approvazione e
pubblicazione mediante deposito nella sede della Associazione,
a disposizione di tutti i soci che potranno chiederne copia;
nel predetto termine di un mese, soci rappresentanti almeno un
decimo dei soci ordinari e un quinto dei soci aggregati,
potranno chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione
dell’Assemblea, per deliberare sulle modifiche del
Regolamento che dovranno contestualmente e specificamente
indicare, a pena di inammissibilità della richiesta.
9.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte
dei propri poteri a uno o più dei componenti, specificando il
contenuto della delega e le modalità del rendiconto.
10.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno
trimestralmente su convocazione del Presidente o del suo
delegato, a mezzo lettera, telefax o mezzo telematico, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
11.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio
Direttivo quando almeno due componenti ne facciano richiesta
scritta contenente l’indicazione degli argomenti
all’ordine del giorno, entro venti giorni dalla richiesta.
12.
Qualora il Presidente o il Vice Presidente ravvisino
ragioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può
essere convocato anche senza preavviso.
13.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il
voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente; le votazioni
nel Consiglio Direttivo sono palesi.
14.
Venendo a mancare uno o più componenti del Consiglio
Direttivo, questo si reintegra di diritto, nell’osservanza
del disposto dell’art. 11, punto 1, con l’ingresso del
primo dei non eletti, e così di seguito; i componenti così
entrati a far parte del Consiglio Direttivo restano in carica
sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
15.
Venendo a mancare, anche per effetto di successivi
reintegri ai sensi del punto 14. che precede, la maggioranza
dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si considera
decaduto e deve essere convocata al più presto, dallo stesso
Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Collegio dei
Probiviri, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo in conformità alle norme del presente statuto.
16.
Qualora l’interesse immediato dell’Associazione lo
richiede, il Presidente adotta qualsiasi provvedimento di
competenza del Consiglio Direttivo, anche al di fuori delle
deleghe eventualmente conferitegli; in tal caso il Presidente
convoca, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio
Direttivo per la ratifica del provvedimento; il Consiglio
Direttivo, qualora non deliberi la ratifica, assume le
determinazioni opportune, avuto riguardo all’interesse della
Associazione e ai diritti dei terzi.
Articolo
12 (Comitato dei soci
istituzionali)
1.
I soci istituzionali comunicano al Presidente del
Consiglio Direttivo, senza formalità, osservazioni e proposte
relativamente a iniziative culturali dell’Associazione, sia
di loro iniziativa, sia su sollecitazione del Presidente
stesso.
2.
Quando il numero dei soci istituzionali eccede il
numero di cinque, questi nominano il Comitato dei soci
istituzionali, composto di tre membri, che rappresenta
l’universalità dei soci istituzionali; in caso di mancata
nomina, il Consiglio Direttivo può designare, per gli effetti
di cui all'art. 10, punto 6 (a), i componenti del Comitato dei
soci istituzionali da sottoporre al voto dell’Assemblea in
conformità all’art. 6 (a).
3.
Il Comitato dei soci istituzionali può determinare le
regole della propria organizzazione interna, nell’osservanza
delle disposizioni del presente statuto, con atto soggetto
all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo
13 (Collegio dei
Probiviri)
1.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
2.
I Probiviri durano in carica due anni e sono
rieleggibili.
3.
L’elezione del Collegio dei Probiviri ha luogo con
le modalità stabilite dall’Assemblea in conformità al
disposto dell’art. 10, punto 5; queste si osservano sino a
diversa delibera dell’Assemblea.
4.
La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra
carica associativa.
5.
Il Collegio dei Probiviri convoca l’Assemblea nel
caso contemplato dal paragrafo 15 dell’art. 11 del presente
statuto e formula il proprio parere in tutti i casi previsti
dal presente statuto.
6.
Sono demandante al Collegio dei Probiviri le
controversie sull’interpretazione e l’applicazione del
presente statuto che sorgano nell’ambito
dell’Associazione.
7.
Fuori del caso contemplato dall’art. 6, punto 4, il
candidato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il
diniego di ammissione, ovvero qualora sia inutilmente decorso
il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda di
ammissione.
8.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza,
entro sessanta giorni dalla richiesta, da farsi per iscritto e
in forma sufficientemente circostanziata, sotto pena di
inammissibilità; all’unanimità dei suoi membri, con
delibera motivata comunicata immediatamente al Presidente del
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri può disporre la proroga del predetto termine per non oltre
trenta giorni.
TITOLO IV
Fondo comune
Articolo
14 (Fondo comune)
1.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
(a)
dalle
quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
(b)
dagli
eventuali avanzi di gestione annuali;
(c)
dalle
erogazioni e dai lasciti, nonché da ogni altra eventuale
devoluzione di beni, a qualsiasi titolo, a favore
dell’Associazione.
2.
Il Consiglio Direttivo dà le direttive per le spese,
gli impieghi e per la gestione economica e finanziaria in
genere del fondo comune.
TITOLO V
Bilancio
Articolo
15 (Bilancio)
1.
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 maggio immediatamente successivo il Consiglio
Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente. Eventuali utili o avanzi di
gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento dello
scopo dell’Associazione.
TITOLO VI
Scioglimento dell’Associazione
Articolo
16 (Scioglimento
dell’Associazione)
1.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione
l’Assemblea destinerà l’eventuale residuo patrimoniale
attivo a fini di interesse generale conformi allo scopo
dell’Associazione.
2.
Qualora residui un passivo lo scioglimento
dell’Associazione si riterrà compiuto solo dopo la
copertura del residuo stesso.
3.
Qualora il residuo patrimoniale non sia liquido,
l’Assemblea eleggerà uno o più liquidatori, conferendo i
necessari poteri.
TITOLO VII
Norme diverse e finali
Articolo
17 (Domicilio e
comunicazioni)
1.
Il socio, ad ogni effetto inerente al rapporto
associativo, elegge domicilio nel luogo indicato nella domanda
di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato per
iscritto.
2.
Ogni comunicazione contemplata dal presente statuto è
validamente eseguita, sia per posta, sia per corriere privato,
sia per telefax,, sia per posta elettronica, a uno qualsiasi
degli indirizzi indicati dal socio nella domanda di ammissione
o successivamente comunicato per iscritto.
Articolo
18 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non
previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 36, 37 e
38 del codice civile e alle leggi in materia di enti senza
scopo di lucro.
|